Sindrome d’Alienazione Parentale e affidamento esclusivo al padre

Un disturbo che insorge quasi esclusivamente nel contesto delle controversie per la custodia dei figli

<h1><ins><strong>La PAS: Sindrome da Alienazione Parentale</strong></ins></h1> <p>Il fallimento della propria unione &egrave; difficile da accettare, ancor di pi&ugrave; per i propri figli. &Egrave; per questo che &egrave; importante fare capir loro che l&rsquo;amore del pap&agrave; e della mamma non verr&agrave; mai meno, perch&eacute;&nbsp;padre e madre si resta anche dopo una separazione.</p> <p>Aim&egrave;, tuttavia, nelle liti familiari che riempiono i tribunali italiani sta emergendo in modo sempre pi&ugrave; preoccupante il fenomeno della c.d. alienazione parentale, definita dal celebre psichiatra americano&nbsp;<strong>Richard A. Gardner</strong>, come:&nbsp;</p> <p><em>&laquo;Un disturbo che insorge quasi esclusivamente nel contesto delle controversie per la custodia dei figli. In questo disturbo, un <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/it/categoria/genitori-con-figli" target="blank" rel="noopener nofollow" title="genitore" data-wpil-keyword-link="linked">genitore</a> </em><strong>alienatore</strong><em> attiva un programma di denigrazione contro l&rsquo;altro genitore genitore&nbsp;</em><strong>alienato</strong><em>. Tuttavia, questa non &egrave; una semplice questione di &ldquo;lavaggio del cervello&rdquo; o &ldquo;programmazione&rdquo;, poich&eacute; il bambino fornisce il suo personale contributo alla campagna di denigrazione. &Egrave; proprio questa combinazione di fattori che legittima una diagnosi di PAS. In presenza di reali abusi o trascuratezza, la diagnosi di PAS non &egrave; applicabile&raquo;.</em></p> <p>Nella giurisprudenza degli ultimi anni il riferimento alla PAS sta divenendo sempre pi&ugrave; recente, ancorch&eacute; se l&rsquo;esistenza e i connotati di questa patologia siano ancora discussi in ambito medico.</p> <p>La Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n&deg;21215 del 13 settembre 2017, si &egrave; recentemente imbattuta in un caso di alienazione parentale degno di nota, anche per le misure assunte dai giudici nei primi gradi di giudizio al fine di porvi rimedio.</p> <h2><ins><strong>I primi gradi di giudizio.</strong></ins></h2> <p>La vicenda di cui ci si occupa trae origine da una delle tante cause di divorzio in cui, oltre alle statuizioni in ordine all&rsquo;assegnazione della casa familiare e al mantenimento per il coniuge e i figli, le parti hanno demandato al Tribunale di Napoli di pronunciarsi sul regime di affido e mantenimento di una figlia minore.</p> <p>All&rsquo;esito della CTU svoltasi in primo grado, da cui era emersa una forte manipolazione della bambina ad opera della madre &ndash;&nbsp; tale da spingerla a provare risentimento nei confronti del padre sulla base di motivi artificiosi creati ad <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/it/categoria/arte" target="blank" rel="noopener nofollow" title="arte" data-wpil-keyword-link="linked">arte</a> dalla madre e a rifiutarsi di incontrarlo &ndash; il Tribunale partenopeo aveva deciso:</p> <ul> <li>di affidare la minore per un periodo di 6 mesi alla zia paterna, disciplinando puntualmente gli incontri dei <a class="wpilkeywordlink" href="https://www.gengle.it/" target="blank" rel="noopener" title="genitori" data-wpil-keyword-link="linked">genitori</a> con la bambina</li> <li>di porre a carico di ambedue i genitori un congruo assegno di mantenimento;</li> <li>di rigettare la domanda di assegnazione della casa familiare e di assegno di mantenimento per il coniuge avanzata dalla <a class="wpilkeywordlink" href="https://www.gengle.it/2018/09/01/327-la-lettera-di-un-madre-separata-alla-figlia/" target="blank" rel="noopener" title="madre" data-wpil-keyword-link="linked" data-wpil-monitor-id="180">madre</a>.</li> </ul> <p>La madre, tuttavia, propone ricorso avverso detta sentenza dinnanzi alla Corte d&rsquo;Appello di Napoli, chiedendo di disporsi l&rsquo;affido condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la stessa.</p> <p>La Corte di secondo grado, tuttavia non solo rigetta l&rsquo;appello della madre ma decide &ndash; essendosi concluso il periodo di 6 mesi di affidamento della bambina alla zia paterna &ndash; di disporre l&rsquo;affido esclusivo della piccola al padre, ponendo a carico dell&rsquo;ex <a class="wpilkeywordlink" href="https://www.gengle.it/2018/09/01/ho-tradito-mia-moglie/" target="blank" rel="noopener" title="moglie" data-wpil-keyword-link="linked" data-wpil-monitor-id="107">moglie</a> un assegno di mantenimento di &euro; 400,00 e disciplinando degli incontri protetti madre &ndash; figlia presso i Servizi Sociali.</p> <h2><strong>Le risultanze della C.T.U.</strong></h2> <p>Alla base della decisione, ancora una volta, gli esiti della C.T.U. svoltasi in primo grado che cos&igrave; ha descritto l&rsquo;ex moglie, la quale:</p> <ul> <li>&ldquo;&hellip;<em>mostra un tratto passivo aggressivo, alternando momenti in cui si percepisce vittima a momenti in cui perseguita lei stessa il C&hellip;. percepisce pericoli incombenti da cui difendersi e lottare ed &egrave; presente una spinta sadomasochistica con tendenza al vittimismo&hellip; tende a voler definire lei il ruolo paterno del sig. C., e durante i colloqui mostra un atteggiamento svalutante nei confronti del padre</em>&rdquo;;</li> <li>&ldquo;&hellip;<em>non le</em>&nbsp;alla figlia&nbsp;<em>riconosce il diritto di amare il suo pap&agrave; e, in maniera consapevole o inconsapevole, agisce con ricatto morale nei confronti della figlia, al fine di realizzare il proprio progetto di vita con il proprio attuale convivente&hellip;</em>&rdquo;;</li> </ul> <p>Ancor pi&ugrave; significative, poi, sono le risultanze con riferimento alla figlia, la quale:</p> <ul> <li>&ldquo;&hellip;<em>in presenza della madre, si disperava dicendo di non voler andare con il padre ma, non appena la genitrice si allontanava, subito si rasserenava, confortata dall&rsquo;affettuosit&agrave; paterna</em>&rdquo;;</li> <li>&ldquo;&hellip;<em>non esprime mai un proprio reale bisogno, ma solo il piacere di compiacere la madre, nonch&eacute; una coatta e forzosa ostilit&agrave; verso il padre&hellip; si riscontra una personalit&agrave; appiattita e fortemente dipendente dalla madre&hellip;</em>&rdquo;.</li> </ul> <p>Ad avviso dell&rsquo;esperta nominata dal Tribunale, il condizionamento che aveva subito la minore era di tale entit&agrave; da rendere insussistenti &ldquo;&hellip;<em>le condizioni</em>&nbsp;<em>per intraprendere un favorevole percorso terapeutico, al fine di agevole la ripresa dei contatti della bambina con il padre&hellip;&rdquo;&nbsp;</em>e da escludere altres&igrave; &ldquo;&hellip;<em>l&rsquo;opportunit&agrave; dell&rsquo;affidamento della minore alla madre</em>&rdquo;.</p> <h2><strong>Il giudizio in Cassazione</strong></h2> <p>La madre decideva di ricorrere avverso detta sentenza sino alla Corte di Cassazione, eccependo che la decisione del giudice di secondo grado era fondata sulla diagnosi della sindrome d&rsquo;alienazione parentale, senza che la Corte avesse provveduto &ldquo;<em>&hellip;alla verifica scientifica della teoria posta alla base della diagnosi</em>&rdquo;.</p> <p>La Suprema Corte, tuttavia, rigetta l&rsquo;appello della donna sulla scorta delle seguenti condivisibili argomentazioni:</p> <ul> <li>preliminarmente, &ldquo;&hellip;<em>l&rsquo;allegazione, nel ricorso per cassazione, di un mero dissenso scientifico, che non attinga un vizio nel processo logico seguito dalla Corte territoriale, si traduce in una inammissibile domanda di revisione nel merito del convincimento del giudice</em>&rdquo; tra le molte, cfr. Cass. sez. I^, sent. 9.1.2009, n. 282;</li> <li>la decisione della Corte d&rsquo;Appello si &egrave; basata non solo sulla C.T.U. espletata ma anche sulle risultanze di uno specialista che ha seguito la bambina nel corso del giudizio d&rsquo;appello, esprimendo le medesime valutazioni della consulente tecnica e alla conclusione dell&rsquo;inidoneit&agrave; della madre all&rsquo;esercizio della responsabilit&agrave; genitoriale;</li> <li>dirimente per la decisione della corte d&rsquo;appello non &egrave; stata la ricorrenza di una patologia, quale la PAS, bens&igrave; ma &ldquo;&hellip;<em>l&rsquo;adeguatezza di una madre a svolgere il proprio ruolo nei confronti di una figlia minore che si trova in grave difficolt&agrave;, avrebbe bisogno del sostegno di entrambi i genitori, ma non riceve la collaborazione di cui ha bisogno dalla madre, in base alle univoche risultanze di causa</em>&hellip;&rdquo;;</li> <li>la Corte d&rsquo;Appello, infatti, ha correttamente fatto proprie le risultanze della CTU svoltasi in primo grado, dalla quale &egrave; emerso che &ldquo;<em>la P. ha cercato di esautorare il C., padre della piccola A. e di sostituirlo, nello svolgimento del ruolo paterno, con la figura del suo attuale compagno convivente. Infatti la stessa P. dichiarava che la figlia chiamava &ldquo;pap&agrave;&rdquo; il compagno della mamma</em>&rdquo;.</li> </ul> <h3>Allegati</h3> <ul> <li><a href="http://www.studiolegalemartignetti.it/wp-content/uploads/2017/11/Cassazione-Civile-sez.-I%5E-sentenza-n%C2%B021215-del-23-giugno-2017-depositata-in-cancelleria-il-13-settembre-2017.pdf">Cassazione Civile, sez. I^, sentenza n&deg;21215 del 23 giugno 2017, depositata in cancelleria il 13 settembre 2017</a></li> </ul> <p>Avvocato&nbsp;<a href="http://www.studiolegalemartignetti.it/2016/12/sindrome-da-alienazione-parentale-e-diritti-del-genitore-non-convivente-unanalisi-della-drammatica-situazione-italiana-alla-luce-delle-recenti-condanne-dellitalia-da-parte">Luigi Romano dello&nbsp;Studio Martignetti &ndash; Romano&nbsp;</a></p> <p>&nbsp;</p>