La questione economica della separazione è spesso un dramma
<p><img class="allinea-centro" src="https://www.gengle.it/posts/entries/images/divorzio.jpg" alt="" width="900" height="600" /></p> <p>Ogni <strong>separazione</strong> ha vita a sé. Spesso conflittuale, a volte pacifica, quasi sempre dolorosa, a seconda dei sentimenti nutriti dai protagonisti della vicenda, coniugi o conviventi che siano.</p> <p>Tutte <strong>le separazioni</strong> però, quando coinvolgono uno o più figli minori, soprattutto con riguardo agli aspetti economici, presentano difficoltà di ordine pratico di non poco conto.</p> <p>Prendiamo, ad esempio, la questione delle spese straordinarie, ovverosia quelle che esulano dal mantenimento ordinario.</p> <p>Anche se messe nero su bianco, ripartite in quote percentuali tra i genitori generalmente al 50% ciascuno, questi si trovano spesso in difficoltà a gestirsi autonomamente. Come nel caso delle voci specificamente non ricomprese nell’accordo; peggio ancora quando la diatriba riguarda gli assegni familiari.</p> <p><strong>Ma allora come ci si comporta?</strong></p> <p>La legge, come sappiamo, riferisce all’art. 337 bis e segg. cc., i criteri per determinare correttamente l’assegno di mantenimento ordinario da intendersi a copertura di vitto, utenze, abbigliamento ordinario, farmaci da banco, ma nulla più. La giurisprudenza, è più volte intervenuta, nel corso degli anni, a chiarire la <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/it/categoria/natura" target="blank" rel="noopener nofollow" title="natura" data-wpil-keyword-link="linked">natura</a> delle spese straordinarie, ponendo l’accento sulla <strong>occasionalità, sporadicità requisito temporale, o sulla gravosità requisito quantitativo o voluttuarietà funzional</strong>e delle stesse.</p> <p>A fornire, in concreto, un elenco più o meno dettagliato dei costi esulanti dall’assegno ordinario sono stati i protocolli diffusi da molti Tribunali italiani, nel precipuo intento di prevenire, a monte, l’insorgere delle liti ed, al contempo, individuare una prassi condivisa anche fra magistrati ed avvocati, in modo da orientare le loro richieste e provvedimenti alla pressi del Tribunale di riferimento.</p> <p>Prassi, per l’appunto, rimasta circoscritta al Tribunale di riferimento. Non a caso, a noi avvocati è capitato di vedere alcune voci esemplificativa, la ricarica del cellulare ricomprese, da alcuni protocolli, tra le spese ordinarie Protocollo <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/event?locationName=Roma®ion=Lazio&address=Roma&city=Roma&category=experience&range=25&province=Citt%C3%A0+metropolitana+di+Roma+Capitale&provinceCode=RM" target="blank" rel="noopener nofollow" title="Roma" data-wpil-keyword-link="linked">Roma</a> e da altri tra le straordinarie, senza una linea di coerenza ed omogeneità.</p> <p>Ecco che il <strong>14 novembre 2017</strong> la Corte di Appello di <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/event?locationName=Milano®ion=Lombardia&address=Milano&city=Milano&category=experience&range=25&province=Citt%C3%A0+Metropolitana+di+Milano&provinceCode=MI" target="blank" rel="noopener nofollow" title="Milano" data-wpil-keyword-link="linked">Milano</a>, il Tribunale di Milano, il Consiglio dell'Ordine Milano e l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano hanno sottoscritto le "<strong>Linee Guida per le spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti</strong>" All..</p> <p>Dette linee guida, che qui si commentano, hanno certamente il pregio di rappresentare una prassi condivisa, applicabile all'intera <strong>Corte di Appello di Milano</strong> - da <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/event?locationName=Sondrio®ion=Lombardia&address=Sondrio&city=Sondrio&category=experience&range=25&province=Provincia+di+Sondrio&provinceCode=SO" target="blank" rel="noopener nofollow" title="Sondrio" data-wpil-keyword-link="linked">Sondrio</a> a Milano, da Monza a Pavia – non territorialmente limitata ad un singolo Tribunale come negli altri protocolli già esistenti. A ciò si aggiunga il fatto che, in esse, è riportata un’elencazione più dettagliata <strong>delle spese straordinarie ed agevolata</strong>, in concreto, la modalità di approvazione e conguaglio tra genitori.</p> <p>In primis, si specifica la sorte “<em>indipendente”</em> degli <strong>assegni familiari</strong>: <strong>devono essere corrisposti al <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/it/categoria/genitori-con-figli" target="blank" rel="noopener nofollow" title="genitore" data-wpil-keyword-link="linked">genitore</a> collocatario dei figli in regime di affido condiviso</strong>, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore. Salvi diversi accordi fra le parti o diversa indicazione giudiziale, in pratica, detti assegni rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno <strong>di mantenimento</strong>; al contempo, non dovranno ripartirsi in quote tra genitori, alla stregua delle spese straordinarie. </p> <p>Si precisa, inoltre, il sistema per pretendere il conguaglio: entro 30 giorni dall'effettuazione della <strong>spesa “il <a class="wpilkeywordlink" href="https://www.gengle.it/" target="blank" rel="noopener" title="genitore" data-wpil-keyword-link="linked">genitore</a> anticipatario delle spese dovrà inviare</strong> a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione <strong>comprovante l'esborso sostenuto e correlativamente</strong> il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta”.</p> <p>Da ultimo, <strong>le linee guida </strong>pongono fine all’annoso “empasse”, che si viene a creare quando un genitore decide deliberatamente di ignorare la richiesta dell’altro: <em>“a fronte di una richiesta scritta di un genitore - si legge - l’altro dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto, nell'immediatezza della richiesta o nel termine massimo 10 gg.</em>. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta”. In pratica, avremo un “silenzio assenso”.</p> <p>In via residuale, laddove le<strong> Linee guida</strong> non fossero sufficienti a prevenire la controversia, <strong>il genitore anticipatario della spesa straordinari</strong>a, divenendo creditore di una determinata somma nei confronti dell’altro, potrà sempre ricorrere alla tutela monitoria, chiedendo e ottenendo, per il tramite di legale di fiducia, un decreto ingiuntivo.</p> <p>Purché ovviamente il credito sia fondato su prova scritta.</p> <p><strong>Ricordatevi, quindi, di conservare fatture e scontrini!</strong></p> <p>Avv. Viola Piacentini</p> <p><img class="allinea-centro" src="https://www.gengle.it/posts/entries/images/scontrini.jpg" alt="" width="900" height="600" /></p> <p> </p> <p> </p>