Matrimonio e Dichiarazione di Nullità: cose da sapere, miti da sfatare.
<p><img class="allinea-centro" src="https://www.gengle.it/posts/entries/images/nullitdelmatrimonio.jpeg" alt="" width="940" height="627" /></p> <p>Giuditta Pasotto intervista l’avvocato Antonio Mariani</p> <p><strong>Perché la Chiesa scioglie ciò che “Dio ha unito” ?</strong></p> <p>Nel procedimento di nullità matrimoniale i Tribunali Ecclesiastici non sciolgono mai un vincolo che si è validamente formato. Essi cercano ed individuano, qualora esistano, uno o più motivi che noi chiamiamo capi di nullità, per i quali il matrimonio che si sta verificando “non sia mai venuto ad esistenza”. La conseguenza è che nel caso questi motivi esistano e siano stati accertati e provati durante la procedura il matrimonio sarà dichiarato “ Nullo” e ciò è mai esistito.</p> <p><strong>Si può adire un procedimento di nullità matrimoniale senza il consenso dell'altro coniuge ?</strong></p> <p>Il procedimento di nullità matrimoniale necessita di una “parte” che si faccia portatrice dell'istanza con la quale il Tribunale Ecclesiastico competente venga azionato dei confronti di quella specifica situazione matrimoniale.<br /> Quindi deve necessariamente essere adito da uno dei due coniugi che infatti durante la Causa si chiamerà “ parte attrice” mentre l'altro sarà la “parte convenuta”. Esso ovviamente potrà opporsi, qualora lo volesse, partecipando attivamente al procedimento e rappresentando il proprio punto di vista con quanto ritiene opportuno per contrastare la richiesta dell'attore. Tutto ciò non impedisce comunque ne l'introduzione della causa ne tanto meno il positivo esito qualora i capi di nullità sussistano.</p> <p><strong>È vero che per poter introdurre una causa di Nullità Matrimoniale il matrimonio stesso non deve essere consumato?</strong></p> <p>È opinione molto diffusa che condizione essenziale per potersi rivolgere ai Tribunali Ecclesiastici sia quella della non avvenuta consumazione del matrimonio ossia che i due sposi non abbiano avuto, in costanza di matrimonio, alcuna intimità completa. Ciò non è assolutamente vero anzi, qualora, in corso di causa, si abbia anche il benché minimo dubbio che il matrimonio non sia stato consumato, la stessa si interrompe ed il Tribunale trasmette di propria iniziativa tutti gli atti alla Sede Apostolica che in tale caso: “ matrimonio rato e non consumato” è l'unica competente a decidere.</p> <p><strong>Si può introdurre un procedimento di nullità Matrimoniale anche se nel matrimonio sono nati dei <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/it/categoria/genitori-con-figli" target="blank" rel="noopener nofollow" title="figli" data-wpil-keyword-link="linked">figli</a>?</strong></p> <p>La presenza della prole, di uno o più <a class="wpilkeywordlink" href="http://gengle.it" target="blank" rel="noopener" title="figli" data-wpil-keyword-link="linked">figli</a>, non preclude ne la possibilità di richiedere la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio ne tanto meno di sperare in un esito positivo della causa. Molteplici sono i motivi di nullità che pure di per se stessi ammettono l'esistenza della prole la quale non rende valido un matrimonio non perfettamente celebrato e di conseguenza mai formatosi.</p> <p><strong>È sempre possibile chiedere la nullità del proprio matrimonio anche dopo “tanti anni” dalla sua celebrazione? E dopo una lunga convivenza matrimoniale ?</strong></p> <p>Non esistono limiti temporali per introdurre una causa di nullità matrimoniale, ne riguardanti la durata del coniugio ne il tempo trascorso dalla celebrazione delle nozze all'introduzione della stessa.</p> <p><strong>Come si fa in pratica ad iniziare un percorso di questo tipo?</strong></p> <p>Due sono le strade percorribili qualora si voglia iniziare un percorso di verifica della validità del Sacramento che si è celebrato nel matrimonio: la prima rivolgersi al competente ufficio diocesano che dovrà fare un'analisi preliminare e in seguito indicare alla persona i nominativi degli avvocati presenti sul territorio del competente Tribunale Regionale; la seconda è rivolgersi direttamente ad un avvocato del Foro Ecclesiastico magari su indicazione del proprio parroco o di chi per lui.<br />Sarà quindi l'avvocato a guidare la persona nel futuro percorso seguendolo in tutti gli adempimenti dell'intero “Processo”.</p> <p><strong>Ci si può rivolgere al proprio avvocato civilista? Si possono percorrere contemporaneamente le due strade: sia in ambito civilistico che nel Foro Ecclesiastico? </strong></p> <p>Bisogna distinguere gli ambiti di competenza: l'avvocato civilista nella stragrande maggioranza dei casi conosce gli aspetti del procedimento Ecclesiastico ma non può intervenire nel Processo di nullità se non possiede i titoli per poterlo fare.<br />Nello specifico deve avere una Laurea in Diritto Canonico ed essere iscritto nell'albo dei patrocinanti presso i Tribunali Ecclesiastici. Di contro l'avvocato patrocinante nel Foro Ecclesiastico spesso si occupa esclusivamente del percorso canonico appoggiandosi ad uno studio civilista per gli aspetti inerenti all'eventuale riconoscimento della sentenza Ecclesiastica da parte dello Stato. Naturalmente entrambi i percorsi sono esperibili contemporaneamente: l'esistenza dell'uno non preclude in alcun modo la possibilità di adire l'altro.</p> <p><strong>Quali sono i “tempi” di una tale causa?</strong></p> <p>Per giungere ad una pronuncia definitiva occorre esperire un doppio grado di giudizio: nell'ambito Ecclesiastico perché si abbia un giudicato in materia riguardante lo “stato” delle persone celibe/nubile – coniugato, occorrono due sentenze conformi ciò è che vi sia stato un giudizio di primo grado seguito da un appello e che entrambi abbiano avuto lo stesso esito. Il tutto se non presenta particolari complicazioni mediamente porta ad una sentenza definitiva nel giro di un paio di anni dall'introduzione dell'istanza.</p> <p><strong>Quali sono i costi di un tale procedimento? Sono davvero esorbitanti come spesso si sente dire?</strong></p> <p>I costi di un tale procedimento sono tutt'altro che proibitivi, solitamente sono molto vicini a quelli che si affrontano per una separazione di media difficoltà, inoltre esiste la possibilità di ricorrere al gratuito patrocinio in caso di impossibilità a nominare un avvocato di fiducia. Unico ostacolo del gratuito patrocinio sono i tempi di svolgimento della causa che in questo caso si allungano per il carico di lavoro esperito dai patroni d'ufficio.</p> <p><img class="allinea-centro" src="https://www.gengle.it/posts/entries/images/comeannullareunmatrimonio.jpg" alt="" width="900" height="598" /></p> <p> </p>