Mancato mantenimento dei figli. Alcuni rimedi all'inadempimento

<p><img class="allinea-centro" src="https://www.gengle.it/posts/entries/images/MANCATOASSEGNOAIFIGLI.jpg" width="900" height="600" />Cari amici GenGle,<br />di recente alcuni di voi mi hanno chiesto di spiegare quali possono essere le &ldquo;<em>giuste</em>&rdquo; armi da usare al fine di convincere il proprio ex inadempiente a versare il <strong>mantenimento dovuto per i figli. </strong>Prover&ograve; a fornirvi una risposta quanto pi&ugrave; esauriente, distinguendo tra <strong>tutela penale e civile</strong>.</p> <p><strong>&Egrave; necessario ricorrere subito dinnanzi al Tribunale?<br /></strong>No. Come primo passo consiglio sempre di fare inviare una lettera di diffida e messa in mora, invitando il <strong>genitore inadempiente</strong> a versare il mantenimento arretrato, <u>comprensivo di rivalutazione I.S.T.A.T.</u> Molto spesso, l&rsquo;effetto dissuasivo della lettera del vostro legale di fiducia potrebbe sortire gli stessi effetti di un ricorso davanti al giudice, con notevole risparmio di tempo. Per la rivalutazione I.S.T.A.T. &egrave; importante che vi ricordiate che se non richiesta tempestivamente, si prescrive nell&rsquo;arco di 5 anni.</p> <p><strong>E se il mio ex non risponde o si rifiuta?<br /></strong>In tal caso, in virt&ugrave; del provvedimento del Tribunale che regolamenta il mantenimento, sar&agrave; possibile agire in via esecutiva contro il vostro. A tal fine occorrer&agrave; notificargli dapprima un precetto di pagamento e successivamente scegliere tra gli strumenti individuati dal legislatore, quali il pignoramento dei suoi conti correnti, il pignoramento mobiliare ovvero immobiliare.</p> <p><strong>E se l&rsquo;esecuzione &egrave; infruttuosa?<br /></strong>Se le azioni esecutive non hanno dato i frutti sperati non temete! Di recente, infatti, &egrave; stato istituito un apposito <strong>Fondo di solidariet&agrave; a tutela del coniuge in stato di bisogno</strong>, a cui &egrave; possibile accedere. Occorre per&ograve; sottolineare come tale possibilit&agrave; risulta allo Stato &ldquo;<em>ristretta</em>&rdquo; esclusivamente ai <strong>soli coniugi separati.</strong> Ulteriore aspetto problematico riguarda la capienza del fondo pari a 500.000 per l&rsquo;anno 2017.</p> <p><strong>Ci sono rimedi per prevenire futuri inadempimenti</strong>?<br />Ci sono anche rimedi previsti dal codice civile per garantire l&rsquo;esatto adempimento delle obbligazioni di mantenimento, come, ad esempio, richiedere al giudice di disporre <strong>l&rsquo;ordine diretto di pagamento</strong> al terzo debitore del coniuge inadempiente. Questi terzi, di solito, sono il datore di lavoro dell&rsquo;ex ovvero il conduttore di un appartamento di sua propriet&agrave;. L&rsquo;importante &egrave; che il terzo sia un debitore di una somma determinata, indipendentemente dal fatto che sia una prestazione periodica o meno. Il presupposto, come chiarito dalla Corte di Cassazione al fine di poter ottenere un ordine di pagamento diretto, consiste nell&rsquo;idoneit&agrave; del comportamento dell&rsquo;ex inadempiente a suscitare dubbi sull&rsquo;esattezza e regolarit&agrave; del versamento in futuro del mantenimento. <br />In caso di inadempienza, inoltre, &egrave; possibile ottenere il <strong>sequestro dei beni</strong> dell&rsquo;ex obbligato al mantenimento ai sensi dell&rsquo;art. 156, comma 6 c.c.. Il vantaggio, rispetto al sequestro conservativo, &egrave; la necessit&agrave; di dimostrare unicamente il fatto <strong>oggettivo dell&rsquo;inadempimento</strong>, a prescindere dunque dalla dimostrazione del <em>periculum</em> in mora, ovvero la prova della gravit&agrave; dell&rsquo;inadempimento e/o l&rsquo;intento di sottrarsi all&rsquo;obbligo. Requisito necessario, tuttavia, &egrave; che vi sia gi&agrave; un provvedimento del giudice che stabilisca l&rsquo;assegno di mantenimento.</p> <p>Qualora poi l&rsquo;ex inadempiente sia proprietario di beni immobili, sar&agrave; possibile procedere all&rsquo;iscrizione di <strong>ipoteca giudiziale sul bene</strong>, garantendo cos&igrave; il mantenimento futuro.</p> <p><strong>L&rsquo;inadempimento pu&ograve; essere sanzionato penalmente?<br /></strong>Per alcune persone il rischio di una <strong>condanna penale</strong> &egrave; un deterrente ben pi&ugrave; forte rispetto alle tutele civilistiche. Il codice penale prevede la possibilit&agrave; di condannare il coniuge in caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare. All&rsquo;art. 570 c.p., &nbsp;comma 1, statuisce infatti che: &ldquo;<em>Chiunque abbandona il domicilio domestico o, comunque serbando una condotta contraria all&rsquo;ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilit&agrave; genitoriale o alla qualit&agrave; di coniuge, &egrave; punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centrotre a milletrentadue euro</em>.&rdquo; Il successivo comma 2 chiarisce che &ldquo;<em>Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1 malversa o dilapida i beni del <a class="wpilkeywordlink" href="https://www.gengle.it/2018/09/01/232-lettera-a-mio-figlio/" target="blank" rel="noopener" title="figlio" data-wpil-keyword-link="linked" data-wpil-monitor-id="298">figlio</a> minore o del coniuge; 2 fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di et&agrave; minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa</em>&rdquo;.</p> <p>Occorre per&ograve; fare un&rsquo;ulteriore precisazione. La <strong>Corte di Cassazione</strong>, pronunciandosi sulla richiesta di condanna di un ex non sposato per il parziale versamento del mantenimento per il figlio minore, ha ritenuto l&rsquo;art. 570, co. 2, c.p. non applicabile <strong>ai genitori non coniugati</strong>.</p> <p>Occorre altres&igrave; rilevare che, per venire condannato, il coniuge deve essere stato mosso dalla volont&agrave; di non adempiere e l&rsquo;inadempimento deve essere considerato di non scarsa rilevanza.</p> <p><strong>&Egrave; possibile fare sanzionare il <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/it/categoria/genitori-con-figli" target="blank" rel="noopener nofollow" title="genitore" data-wpil-keyword-link="linked">genitore</a> inadempiente anche in sede civile?<br /></strong>Certamente. L&rsquo;art. 709 ter c.p.c. prevede, infatti, che &ldquo;&hellip;<em>In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalit&agrave; di affidamento, pu&ograve; modificare i provvedimenti in vigore e pu&ograve;, anche congiuntamente:</em></p> <p><em>1<strong> ammonire il <a class="wpilkeywordlink" href="https://www.gengle.it/" target="blank" rel="noopener" title="genitore" data-wpil-keyword-link="linked">genitore</a> inadempiente</strong>;</em></p> <p><em>2 <strong>disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore</strong>;</em></p> <p><em>3 <strong>disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell&rsquo;altro</strong>;</em></p> <p><em>4 <strong>condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 &euro; a un massimo di 5.000 &euro; a favore della Cassa delle ammende</strong></em>&rdquo;.</p> <p><strong>E se il mio ex vuole trasferirsi all&rsquo;<a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/it/categoria/viaggi-all-estero" target="blank" rel="noopener nofollow" title="estero" data-wpil-keyword-link="linked">estero</a> per sottrarsi all&rsquo;obbligo di mantenimento?<br /></strong>Non temete! Per il genitore inadempiente che &egrave; solito recarsi all&rsquo;estero, <strong>la revoca del suo passaporto</strong> potrebbe <strong>essere un&rsquo;arma decisamente efficace</strong>. L&rsquo;art. 12, secondo comma, della legge 21 novembre 1967, n. 1185 e successive modifiche dispone infatti che: &ldquo;<em>Il passaporto &egrave; altres&igrave; ritirato quando il titolare si trovi all&rsquo;estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dell&rsquo;adempimento degli obblighi alimentari &hellip; che riguardino i discendenti di et&agrave; minore&hellip;</em>&rdquo;. A tal fine baster&agrave; non dare il proprio consenso al rilascio del passaporto o, qualora sia gi&agrave; stato dato, revocare il proprio consenso attraverso una semplice dichiarazione in questura. Quest&rsquo;ultima dovr&agrave; individuare puntualmente l&rsquo;inadempimento e il rischio di fuga e terminare con una dichiarazione del seguente tenore: <em>&ldquo;revoco il mio assenso all&rsquo;espatrio del sig./della sig.ra e chiedo il ritiro del passaporto, l&rsquo;inibitoria all&rsquo;utilizzo di ogni documento riconosciuto equipollente al passaporto ai fini dell&rsquo;uscita dal territorio della Repubblica italiana, nonch&eacute; l&rsquo;adozione di ogni provvedimento atto ad impedirne l&rsquo;uscita dal territorio nazionale</em>&rdquo;.</p> <p>Questo strumento, ancora poco usato, pu&ograve; avere in numerosi casi un&rsquo;importante effetto deterrente, inducendo il genitore inadempiente a versare il mantenimento.</p> <p><strong>La violazione degli obblighi di mantenimento ha effetti sull&rsquo;affido?<br /></strong>Infine, la violazione costante degli obblighi di mantenimento potrebbero legittimare l&rsquo;affido superesclusivo del figlio minore all&rsquo;altro genitore ai sensi dell&rsquo;art. 337 quater c.c..</p> <p>Avvocato Luigi Romano,<a href="http://www.studiolegalemartignetti.it/"> Studio Martignetti Romano</a></p> <p><img class="allinea-centro" src="https://www.gengle.it/posts/entries/images/INADEMPIMENTOASSEGNOAIFIGLI.jpg" alt="" width="900" height="675" /></p> <p>&nbsp;</p>