L’ascolto del minore nel processo, quando, come, perchè?

<p><img class="allinea-centro" src="https://www.gengle.it/posts/entries/images/Bambinioaudizioneconilgiudice.jpeg" width="500" height="334" /></p> <p>Nei giudizi relative all&rsquo;affido e al mantenimento del minore, e non solo, &egrave; sempre pi&ugrave; frequente che il giudice disponga l&rsquo;ascolto del bambino.</p> <p><strong>Perch&egrave;, con quali finalit&agrave;, in quali casi, in quali modi?</strong></p> <p>Proviamo a dare una risposta a queste domande, partendo dall&rsquo;individuazione del quadro normativo per poi muoverci al contenuto di questo diritto/dovere.</p> <p><strong>L&rsquo;audizione del minore come espressione del suo superiore interesse</strong></p> <p>L&rsquo;audizione del minore &egrave; un vero e proprio diritto riconosciuto al bambino, espressione processuale del superiore interesse del minore a cui devono essere improntate tutte le controversie che lo concernano. Al fine di fare emergere dal processo il superiore interesse del minore, fondamentale appare infatti la sua audizione da parte dello stesso organo giudicante, eventualmente anche a mezzo di esperti, al fine di vagliare la volont&agrave; e la maturit&agrave; con cui questa &egrave; stata espressa.</p> <p><strong>Quadro normativo <a class="wpilkeywordlink" href="https://giornatamondiale.it/" target="blank" rel="noopener nofollow" title="internazionale" data-wpil-keyword-link="linked">internazionale</a> e italiano</strong></p> <p>Il diritto del bambino a essere ascoltato &egrave; stato codificato per la prima volta nel 1989 dall&rsquo;art.12 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo, che riconosce &ldquo;&hellip; al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua et&agrave; e del suo grado di maturit&agrave;&rdquo;.</p> <p>Questo principio &egrave; stato successivamente riconosciuto dall&rsquo;art. 6 della Convenzione di Strasburgo sullo esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata in Italia con la legge n&deg;77 del 2003, nonch&eacute;, pi&ugrave; di recente, nell&rsquo;Unione europea dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell&rsquo;Unione europea, che, all&rsquo;art. 24, espressamente prevede che &ldquo;&hellip;Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro et&agrave; e della loro maturit&agrave;. 2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorit&agrave; pubbliche o da istituzioni private, l&rsquo;interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente&rdquo;.</p> <p>Il superiore interesse del minore e il suo diritto ad essere ascoltato sono stati recepiti, con qualche ritardo, nell&rsquo;ordinamento italiano, attraverso le modifiche al codice civile, introdotte dapprima con legge n&deg;54/06 e, pi&ugrave; di recente, con la legge n&deg;219/12. In particolare, attraverso quest&rsquo;ultimo provvedimento, &egrave; stato inserito all&rsquo;art. 315 bis c.c. che:</p> <p>ai commi 1 e 2 individuano i diritti del fanciullo a essere &ldquo;mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai <a class="wpilkeywordlink" href="https://www.gengle.it/" target="blank" rel="noopener" title="genitori" data-wpil-keyword-link="linked">genitori</a>, nel rispetto delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni&rdquo; nonch&eacute; &ldquo;&hellip; a crescere in famiglia e mantenere rapporti significativi con i parenti&rdquo;;</p> <p>al comma 3 afferma che: &ldquo;Il <a class="wpilkeywordlink" href="https://www.gengle.it/2018/09/01/232-lettera-a-mio-figlio/" target="blank" rel="noopener" title="figlio" data-wpil-keyword-link="linked" data-wpil-monitor-id="292">figlio</a> minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di et&agrave; inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano&rdquo;.</p> <p>Tramite l&rsquo;art. <strong>315 bis</strong> c.c. il Legislatore riconosce, pertanto, il diritto del bambino a fare sentire la propria voce ed esprimere i propri desideri in tutte le procedure, siano esse giudiziarie o amministrative, che lo concernano, anche solo indirettamente.</p> <p>Tale esigenza, come capirete, si manifesta sovente nella cause volte a regolamentare l&rsquo;affido, il collocamento e il mantenimento di figli nati indifferentemente dentro o fuori dal matrimonio.</p> <p><strong>A quale et&agrave; sono ascoltati i minori?</strong></p> <p>L&rsquo;ascolto del minore non avviene sempre e comunque. Esso &egrave; soggetto a un duplice limite, dipendente dalla sua et&agrave; e/o dalla sua capacit&agrave; di discernimento.</p> <p>Il legislatore italiano, cos&igrave; come quello internazionale, afferma, infatti, che vi &egrave; un vero e proprio dovere di ascoltare il bambino solo dopo che abbia compiuto i dodici anni di et&agrave;.</p> <p>Eccezionalmente, tuttavia, sar&agrave; possibile procedere all&rsquo;ascolto di un bambino anche al di sotto dei 12 anni purch&eacute; risulti capace di discernimento, attraverso un giudizio prognostico e discrezionale riservato al giudicante.</p> <p>Occorre, tuttavia, rilevare che in Italia, assai spesso, le Corti tendono a considerare unicamente il fattore anagrafico, senza spingersi in opportune indagini circa la sua effettiva capacit&agrave; di discernimento. A riguardo, la Commissione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, in pi&ugrave; di un&rsquo;occasione, ha manifestato una forte preoccupazione nei confronti della prassi invalsa presso le Corti italiane di restringere il diritto d&rsquo;audizione sulla base della sola et&agrave;. Ad avviso degli esperti infatti, i bambini, anche in tenera et&agrave;, sono capaci di esprimere il loro punto di vista, anche attraverso comunicazioni non verbali, non dovendosi richiedere al bambino una conoscenza completa di tutti gli aspetti della questione processuale che lo riguarda.</p> <p><strong>Il giudice pu&ograve; negare l&rsquo;audizione del minore che ha pi&ugrave; di dodici anni o capace di discernimento?</strong></p> <p>Come chiarito dal Tribunale dei Minori dell&rsquo;Emilia Romagna, con sentenza 7 maggio 2009, e ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 21 ottobre 2009, n&deg;22238 &ldquo;&hellip; l&rsquo;audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori &egrave; divenuta comunque obbligatoria con l&rsquo;art. 6 della Convenzione di Strasburgo sullo esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata con la legge n&deg;77 del 2003 Cass. 16 aprile 2007 n&deg;9094 e 18 marzo 2006 n&deg;6081, per cui ad essa deve procedersi, salvo che possa arrecare danno al minore stesso, come risulta dal testo della norma sovranazionale e dalla giurisprudenza di questa Corte la citata Cass. n&deg;16753 del 2007&rdquo;.</p> <p>In altri termini, in via del tutto eccezionale, il giudice pu&ograve; negare l&rsquo;audizione del minore quando questa possa causare un pregiudizio e/o un danno grave al bambino.</p> <p><strong>La volont&agrave; del minore &egrave; vincolante per il giudice?</strong></p> <p>Anche se il giudice ha il dovere, entro i suddetti limiti, di procedere all&rsquo;ascolto del bambino, lo stesso non deve e non pu&ograve; essere vincolato tout court dalla sola volont&agrave; espressa dal bambino.</p> <p>Spesso, infatti, i bambini, anche se cresciuti, possono non essere in grado di identificare il loro reale interesse; altre volte, non meno infrequenti, il volere dei bambini pu&ograve; essere alterato e viziato dal comportamento del <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/it/categoria/genitori-con-figli" target="blank" rel="noopener nofollow" title="genitore" data-wpil-keyword-link="linked">genitore</a>, specie se con loro convivente, come riscontrato nei casi sempre pi&ugrave; comuni di c.d. Sindrome da Alienazione Parentale o PAS.</p> <p>Il giudicante sar&agrave; dunque incaricato di valutare l&rsquo;indipendenza e la maturit&agrave; del giudizio espresso dal minore e attribuirgli il giusto peso nella determinazione del suo superiore interesse. Ci&ograve; comporter&agrave; la necessit&agrave; per il giudice di procedere a ulteriori accertamenti quando risulti dubbia l&rsquo;effettiva corrispondenza del volere espresso con il reale interesse del bambino.</p> <p>Questo aspetto, di fondamentale importanza, &egrave; stato chiarito qualche anno fa dalla Corte Europea dei diritti dell&rsquo;Uomo, con la celebre sentenza del 13 luglio 2010, Elsholz c. Germania in cui la Corte ha censurato la decisione dell&rsquo;Autorit&agrave; nazionale tedesca che aveva negato il diritto del padre ad intrattenere regolari frequentazioni con il figlio, sulla scorta della mera volont&agrave; espressa da quest&rsquo;ultimo e senza disporre alcuna delle ulteriori indagini richieste ripetutamente dal padre al fine di valutarne l&rsquo;effettiva corrispondenza del volere espresso dal bambino al superiore interesse dello stesso.</p> <p><strong>In quali modi si procede all&rsquo;ascolto del minore?</strong></p> <p>Le normative internazionali in materia lasciano liberi i giudici nel determinare i mezzi e le modalit&agrave; attraverso cui procedere all&rsquo;audizione del minore, tra quelli messi a disposizione tanto dal loro diritto nazionale quanto, in ambito europeo, dal regolamento n&deg;1206/2001.</p> <p>Qualora, poi, si debba procedere all&rsquo;ascolto di bambini in tenera et&agrave;, la Commissione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo suggerisce l&rsquo;utilizzo privilegiato di forme di comunicazione non verbali, quali il <a class="wpilkeywordlink" href="https://giochi.ai/" target="blank" rel="noopener nofollow" title="gioco" data-wpil-keyword-link="linked" data-wpil-monitor-id="382">gioco</a>, il linguaggio del corpo, le espressioni facciali, il disegno, la pittura.</p> <p>Avvocato Luigi Romano <a href="http://www.studiolegalemartignetti.it/">Studio legale Martignetti-Romano</a><img class="allinea-centro" src="https://www.gengle.it/posts/entries/images/bambinogiudizioconlavvocato.jpeg" alt="" width="600" height="400" /></p> <p>&nbsp;</p>