Come posso ottenere o evitare la riduzione dell’assegno di separazione?

<p><img src="https://www.gengle.it/posts/entries/images/MATRIMONIO-FALLITO.jpg" alt="" width="1150" height="768" /></p> <p>Tra le battaglie giudiziarie che si consumano nelle aule di Tribunale, quella per il diritto a vedersi riconosciuto un congruo assegno separatizio dal proprio ex &egrave; certamente tra le pi&ugrave; cruente e durature, destinata potenzialmente a non concludersi in un solo giudizio e formare oggetto di una serie di ricorsi volti alla sua rideterminazione alla luce di circostanze sopravvenute. Con il presente articolo proviamo a darvi una risposta ad alcune importanti domande.</p> <p>Chi ha diritto all&rsquo;assegno di mantenimento?</p> <p>Norma fondamentale &egrave; l&rsquo;art. 156 c.c., rubricato &ldquo;<em>Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra coniugi</em>&rdquo;, che, al I&deg; comma recita: &ldquo;<em>Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall&rsquo;altro coniuge quanto &egrave; necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri</em>&rdquo;. Ai sensi dell&rsquo;art. 156 c.c., dunque, l&rsquo;assegno separatizio spetta esclusivamente al marito o alla <a class="wpilkeywordlink" href="https://www.gengle.it/2018/09/01/ho-tradito-mia-moglie/" target="blank" rel="noopener" title="moglie" data-wpil-keyword-link="linked" data-wpil-monitor-id="85">moglie</a> che non abbia causato con il proprio comportamento la separazione e che non disponga di redditi sufficienti per il proprio mantenimento.</p> <p>Senza dilungarsi sul concetto di &ldquo;addebito&rdquo;, ci si limita ad evidenziare come il coniuge a cui sia addebitata la separazione conserva comunque diritto ai c.d. &ldquo;alimenti&rdquo;, il cui presupposto tuttavia &egrave; limitato alla pressoch&eacute; totale mancanza di mezzi per sopravvivere e la cui misura &egrave; inferiore al &ldquo;mantenimento&rdquo;.</p> <p><strong>Come si quantifica l&rsquo;assegno di mantenimento?</strong></p> <p>Il legislatore, sul punto, si limita ad affermare, sempre all&rsquo;art. 156 c.c. ma al suo II&deg; comma che: &ldquo;L&rsquo;entit&agrave; della somministrazione &egrave; determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell&rsquo;obbligato&rdquo;.</p> <p>Sul punto &egrave; intervenuta sin da subito la giurisprudenza della Corte di Cassazione chiarendo che: &ldquo;la misura dell&rsquo;assegno va determinata non solo valutando i redditi dell&rsquo;obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, n&eacute; determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell&rsquo;obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti&rdquo; Cass. civ. sez. VI-1, ordinanza del 9 febbraio 2015, n&deg;2445. Nella specie, la Suprema Corte ha puntualmente individuato una lunga serie di criteri per la quantificazione dell&rsquo;assegno, tra i quali, ricordiamo:</p> <ul> <li>il tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza;</li> <li>i redditi dell&rsquo;obbligato in assoluto e in relazione a quelli del coniuge avente diritto al mantenimento;</li> <li>l&rsquo;assegnazione della casa familiare di cui il giudice ora deve necessariamente tenere conto nella regolazione dei rapporti economici tra i <a class="wpilkeywordlink" href="https://www.gengle.it/" target="blank" rel="noopener" title="genitori" data-wpil-keyword-link="linked">genitori</a>, ai sensi dell&rsquo;art. 337 sexies c.c.</li> <li>le potenzialit&agrave; lavorative del coniuge richiedente il mantenimento.</li> </ul> <p>&Egrave; possibile revocare l&rsquo;assegno di mantenimento o rideterminarne la quantificazione?</p> <p>&Egrave; poi certamente possibile ottenere una revoca o una rideterminazione dell&rsquo;assegno di mantenimento alla luce di nuove circostanze sopravvenute successivamente alla sentenza di separazione.</p> <p>A riguardo, prendiamo spunto da una recente pronuncia della Corte di Cassazione per analizzare due di queste circostanze: la nascita di un nuovo <a class="wpilkeywordlink" href="https://www.gengle.it/2018/09/01/232-lettera-a-mio-figlio/" target="blank" rel="noopener" title="figlio" data-wpil-keyword-link="linked" data-wpil-monitor-id="289">figlio</a> del coniuge obbligato e la potenzialit&agrave; lavorativa del coniuge beneficiario.</p> <p>La vicenda di cui ci occuperemo trae origine da una triste vicenda familiare, comune a tanti genitori <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/it/categoria/single" target="blank" rel="noopener nofollow" title="single" data-wpil-keyword-link="linked">single</a>.</p> <p>Una coppia di giovani sposi decide di <strong>separarsi consensualmente</strong> concordando che l&rsquo;ex marito avrebbe versato un assegno di separazione all&rsquo;ex moglie e si sarebbe fatto carico della quasi totalit&agrave; delle spese straordinarie per i loro <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/it/categoria/genitori-con-figli" target="blank" rel="noopener nofollow" title="figli" data-wpil-keyword-link="linked">figli</a>.</p> <p>A distanza di pochi anni, tuttavia, l&rsquo;ex marito ricorre al Tribunale per veder revocato l&rsquo;assegno separatizio in favore della moglie, sostenendo di non potervi pi&ugrave; far fronte a causa delle <strong>rilevanti spese che doveva sostenere a seguito della nascita di un nuovo figlio</strong>, avuto dall&rsquo;attuale compagna. Ad avviso dell&rsquo;ex marito, inoltre, la moglie non avrebbe pi&ugrave; avuto diritto al mantenimento perch&eacute;, nonostante fosse giovane e con un figlio ormai grande 16 anni la stessa non si era attivata al fine di cercare un lavoro, impiegando invece il suo tempo a lavorare &ldquo;gratuitamente&rdquo; con il fratello.</p> <p>La <strong>Corte territoriale</strong> d&agrave; parzialmente ragione al marito, ritenendo, in particolare, che il diritto al mantenimento del nuovo figlio dovesse considerarsi prevalente su quello dell&rsquo;ex moglie e che la donna avesse in astratto tutte le carte in regola per trovarsi un lavoro e non dipendere pi&ugrave; dal marito.</p> <p>La donna decide allora di ricorrere per Cassazione che, investita della questione, si interroga sulla rilevanza da dare alla nascita del nuovo figlio cos&igrave; come alle capacit&agrave; lavorative della donna.</p> <p>In particolare, la Corte di Cassazione, chiarisce che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, pu&ograve; certamente considerarsi una <strong>circostanza sopravvenuta </strong>idonea a determinare una riduzione dell&rsquo;assegno di separazione in favore dell&rsquo;ex coniuge. &Egrave; <strong>infatti innegabile</strong> che la costituzione di una nuova famiglia e la nascita di un figlio determinino una crescita significativa delle spese a cui si deve andare incontro. Dall&rsquo;altro lato, tuttavia, &egrave; sempre necessario accertare quanto detta spesa incida sui redditi complessivi del coniuge obbligato. La Corte, inoltre, chiarisce un concetto importantissimo. Non &egrave; possibile considerare il diritto al mantenimento del nuovo figlio superiore e prevalente n&eacute; su quello dei fratelli avuti dalla precedente unione n&eacute; dell&rsquo;ex coniuge.</p> <p>La Corte, da ultimo, si sofferma sull&rsquo;idoneit&agrave; delle potenzialit&agrave; lavorative non sfruttate del coniuge ad incidere sul suo diritto al mantenimento. A riguardo, i giudici, rispondono in senso affermativo, sottolineando tuttavia come il Tribunale debba dare rilevanza unicamente alla concreta ed &ldquo;effettiva possibilit&agrave; di svolgimento di un&rsquo;attivit&agrave; lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non gi&agrave; di mere valutazioni astratte ed ipotetiche&rdquo; Cass. civ. sez. I^, sentenza del 13 gennaio 2017, n&deg;789.</p> <p>Nel caso concreto, la Corte d&agrave; ragione pertanto all&rsquo;ex moglie, censurando l&rsquo;operato della corte di merito e le conclusioni dalla stessa raggiunte laddove non fondate &ldquo;sulla concreta possibilit&agrave;, da parte dell&rsquo;istante di svolgere un&rsquo;attivit&agrave; lavorativa&rdquo;, incaricando pertanto il giudice del rinvio di procedere ad un nuovo apprezzamento della vicenda.</p> <p>Avvocato Luigi Romano dello&nbsp;<a href="http://www.studiolegalemartignetti.it/">Studio Martignetti &ndash; Romano</a>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.gengle.it/posts/entries/images/MATRIMONIO-FALLITO.jpg" alt="" width="1150" height="768" /></p>