Il conflitto tra i genitori

<p><img class="allinea-centro" src="https://www.gengle.it/posts/entries/images/figligenitoriseparatipas.jpg" width="600" height="400" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Non &egrave; un mistero che la <strong>separazione e/o il divorzio </strong>legale tra marito e moglie, cos&igrave; come la separazione di fatto tra partner di coppie non coniugate, rischiano di avere gravi e dolorose ripercussioni anche sui figli, usati come arma in un vero e proprio conflitto tra i genitori. Troppo spesso, infatti, la crisi della coppia si estende alla coppia genitoriale, con grave ed irreparabile danno per i bambini.</p> <p>Uno degli effetti maggiormente pregiudizievoli per i bambini &egrave; la c.d. <strong>PAS</strong>, ovvero sindrome da alienazione genitoriale o <strong>PAS</strong>, dall&rsquo;acronimo di <strong>Parental Alienation Syndrome</strong>. Questo disturbo psicopatologico, ancorch&eacute; ancora al centro di discussioni e non ancora riconosciuto dalla comunit&agrave; scientifica <a class="wpilkeywordlink" href="https://giornatamondiale.it/" target="blank" rel="noopener nofollow" title="internazionale" data-wpil-keyword-link="linked">internazionale</a>, colpirebbe proprio i<strong> bambini</strong> coinvolti nel conflitto genitoriale determinando una vera alienazione degli stessi da una delle figure genitoriali, specie quella non convivente con il minore.</p> <p>Lasciando da parte le prese di posizione di psicoterapeuti e tribunali sull&rsquo;esistenza stessa della <strong>PAS,</strong> rimane un dato oggettivo e sconcertante: sempre pi&ugrave; spesso i genitori non conviventi lamentano continue e costanti interferenze degli ex partner, rei di ostacolare i rapporti liberi dei figli con l&rsquo;altro <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/it/categoria/genitori-con-figli" target="blank" rel="noopener nofollow" title="genitore" data-wpil-keyword-link="linked">genitore</a>, spingendosi sino a svilire costantemente la sua figura, senza tenere in minima considerazione gli effetti tragici che tale condotta rischia di avere sulla crescita serena e corretta della prole. Quel che maggiormente preoccupa, poi, &egrave; che la tutela giurisdizionale dei diritti del <a class="wpilkeywordlink" href="https://www.gengle.it/" target="blank" rel="noopener" title="genitore" data-wpil-keyword-link="linked">genitore</a> non convivente viene assai spesso frustrata dai tempi &ldquo;<em>biblici</em>&rdquo; della giustizia italiana e dal ricorso da parte dei tribunali ad una serie di misure automatiche e stereotipate, assolutamente inidonee a ristabilire i rapporti tra genitore e figlio non convivente.</p> <p>Questa allarmante situazione &egrave; stata di recente oggetto di una serie di importanti condanne da parte della <strong>Corte EDU</strong>, ad avviso della quale il nostro Paese non si sarebbe dotato di misure idonee a rendere effettivo il diritto di visita, frustrando ingiustamente tanto il diritto del genitore non convivente alla genitorialit&agrave; diritto di rango costituzionale quanto il diritto del bambino alla c.d. bigenitorialit&agrave;, ovvero ad avere rapporti paritetici ed effettivi con ambedue i minori, a prescindere dal suo collocamento presso l&rsquo;uno o l&rsquo;altro genitore. Tali diritti traggono la loro origine tanto dalla nostra <strong>Costituzione</strong>, quanto da una serie di Convenzioni internazionali ratificate dall&rsquo;Italia, tra cui, in primis, la stessa <strong>CEDU</strong> acronimo per Convenzione europea dei Diritti dell&rsquo;Uomo e delle Libert&agrave; Fondamentali che, all&rsquo;art. 8, &ldquo;diritto al rispetto della vita privata e familiare&rdquo;, recita: &ldquo;1. <em>Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.</em> 2. <em>Non pu&ograve; esservi ingerenza di una autorit&agrave; pubblica nell&rsquo;esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una societ&agrave; democratica, &egrave; necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al <a class="wpilkeywordlink" href="https://meeters.org/it/categoria/benessere" target="blank" rel="noopener nofollow" title="benessere" data-wpil-keyword-link="linked">benessere</a> economico del paese, alla difesa dell&rsquo;ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libert&agrave; altrui</em>&rdquo;.</p> <p>Un&rsquo;analisi di alcune delle recenti condanne da parte della Corte EDU appaiono pertanto utili, se non indispensabili, per capire quali sono i comportamenti in positivo che dovrebbero tenere gli organi dello Stato &ndash; partendo dai Tribunali, passando per assistenti sociali e centri di mediazione &ndash; al fine di tutelare tanto il diritto del padre alla genitorialit&agrave; e, nello specifico, l&rsquo;esercizio effettivo del suo diritto di visita, quanto il diritto del <a class="wpilkeywordlink" href="https://www.gengle.it/2018/09/01/232-lettera-a-mio-figlio/" target="blank" rel="noopener" title="figlio" data-wpil-keyword-link="linked" data-wpil-monitor-id="286">figlio</a> alla bigenitorialit&agrave;, salvo i casi eccezionali in cui lo stesso risulti pregiudizievole al minore.</p> <p>Partiamo dunque con il chiarire che esiste un vero e proprio obbligo del Tribunale di attivarsi al fine di rimuovere celermente ogni ostacolo frapposto al rapporto tra figlio e genitore convivente, e a &ldquo;&hellip;<em>creare le condizioni necessarie alla piena realizzazione del diritto di visita del padre del minore</em>&rdquo; mediante l&rsquo;adozione di <em>&ldquo;&hellip;misure idonee a riunire genitore e figlio, anche in presenza di conflitti tra i genitori</em>&rdquo; Tale obbligo positivo non &egrave; limitato unicamente alla vigilanza &ldquo;&hellip;<em>affinch&egrave; il minore possa raggiungere il genitore o mantenere un contatto con lui, bens&igrave; comprendono anche tutte le misure propedeutiche che consentono di raggiungere tale risultato</em>&rdquo;. Dette misure, aggiunge la Corte, non possono consistere unicamente in quelle &ldquo;automatiche e stereotipate&rdquo; quali le richieste di informazioni a periti incaricati ovvero la delega delle funzioni di controllo delle visite ai servizi sociali che, spesso, non scalfiscono la situazione di alienazione gi&agrave; esistente, anzi contribuiscono alla sua acuizione mediante il decorso del tempo.</p> <p>Qualora poi, come spesso accade, sia ravvisabile una mancanza di collaborazione da parte del genitore collocatario, dovuta soprattutto a tensioni esistenti tra i genitori, la stessa non pu&ograve; <em>&ldquo;&hellip;dispensare le autorit&agrave; competenti dall&rsquo;utilizzare tutti gli strumenti atti a consentire il mantenimento del legame familiare</em>&rdquo; In altri termini, secondo il condivisibile parere della Corte Europea, il Tribunale ha il potere nonch&eacute; il dovere di attivarsi al fine di rimuovere celermente ogni ostacolo frapposto al rapporto tra figlio e genitore convivente, con specifico riferimento alla mancanza di collaborazione in tal senso da parte del genitore collocatario, e a <em>&ldquo;&hellip;creare le condizioni necessarie alla piena realizzazione del diritto di visita del padre del minore</em>&rdquo;</p> <p>Un ultimo aspetto di fondamentale importanza sottolineato poi dalla Corte &egrave; che &ldquo;<em>per essere adeguate, le misure volte a riunire genitore e figlio devono essere attuate rapidamente, in quanto il decorso del tempo non pu&ograve; avere conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il minore e il genitore non convivente</em>&rdquo;. In tale ottica, qualora si ravvisino opposizioni del genitore collocatario all&rsquo;esercizio del diritto di visita da parte dell&rsquo;altro genitore, sar&agrave; <em>&ldquo;&hellip;necessaria una risposta rapida a tale situazione tenuto conto dell&rsquo;incidenza, in questo tipo di cause, del trascorrere del tempo, che pu&ograve; avere effetti negativi sulla possibilit&agrave; per il genitore interessato di riallacciare un rapporto con il figlio</em>&rdquo;</p> <p>I sopramenzionati principi sono stati di recente recepiti dalla Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza 16 febbraio &ndash; 8 aprile 2016, n&deg;6919, in cui ha opportunamente sottolineato come: &laquo;<em>in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell&rsquo;esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacit&agrave; dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell&rsquo;unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacit&agrave; di relazione affettiva, nonch&eacute; della personalit&agrave; del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell&rsquo;ambiente sociale e familiare che &egrave; in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialit&agrave;, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione. Non pu&ograve; esservi dubbio che tra i requisiti di idoneit&agrave; genitoriale, ai fini dell&rsquo;affidamento o anche del collocamento di un figlio minore presso uno dei genitori, rilevi la capacit&agrave; di questi di riconoscere le esigenze affettive del figlio, che si individuano anche nella capacit&agrave; di preservargli la continuit&agrave; delle relazioni parentali attraverso il mantenimento della trama familiare, al di l&agrave; di egoistiche considerazioni di rivalsa sull&rsquo;altro genitore</em>&rdquo;.</p> <p>Ad avviso della Suprema Corte, quindi, gli ostacoli frapposti dal genitore all&rsquo;esercizio del diritto di visita da parte dell&rsquo;ex coniuge sono un elemento che deve essere valutato al fine di giudicare la sua capacit&agrave; genitoriale, potendo legittimare anche l&rsquo;affidamento del bambino all&rsquo;altro genitore.</p> <p>Che cosa fare dunque se il vostro ex compagno o ex coniuge vi impedisce di vedere vostro figlio secondo le modalit&agrave; concordate o decise dal Tribunale? Denunciate subito l&rsquo;accaduto tramite il vostro avvocato e chiede quanto prima la modifica delle modalit&agrave; di affidamento. Come infatti chiarito dalla Cassazione, in tali casi &ldquo;&hellip;<em>il giudice di merito &egrave; tenuto ad accertare la veridicit&agrave; in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente/a prescindere dal giudizio astratto sulla validit&agrave; o invalidit&agrave; scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneit&agrave; genitoriale rileva anche la capacit&agrave; di preservare la continuit&agrave; delle relazioni parentali con l&rsquo;altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialit&agrave; e alla crescita equilibrata e serena</em>&rdquo;.</p> <p>Avvocato&nbsp;<a href="http://www.studiolegalemartignetti.it/2016/12/sindrome-da-alienazione-parentale-e-diritti-del-genitore-non-convivente-unanalisi-della-drammatica-situazione-italiana-alla-luce-delle-recenti-condanne-dellitalia-da-parte">Luigi Romano dello&nbsp;Studio Martignetti &ndash; Romano&nbsp;</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><img class="allinea-centro" src="https://www.gengle.it/posts/entries/images/figli-e-separazione.png" width="600" height="400" data-caption="" /></p> <p>&nbsp;</p>